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Siglato oggi in Questura a Bologna un protocollo per la cura degli uomini violentiQuesta mattina, il questore di Bologna, Isabella Fusiello; il Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna, Paolo Bordon  insieme all’associazione ‘Senza violenza’, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che definisce la presa in carico degli uomini oggetto di ammonimento da parte della Questura per reati di stalking o violenza di genere in un percorso di supporto al cambiamento.

“Non c’è giorno in cui non leggiamo di casi di femminicidio. Si parla di inasprire le sanzioni – ha spiegato Fusiello – e le misure cautelari, ma intanto il fenomeno non si ferma. Bisogna
capire perché un uomo arriva ad annientare fisicamente la moglie o la compagna, e in alcuni casi l’intera famiglia, finendo poi spesso per suicidarsi. Per questo serve un percorso, psicologico, sociale e soprattutto culturale, che gli consenta
di cambiare”.

Sulla prevenzione punta anche il direttore generale dell’Azienda USL di Bologna, Paolo Bordon, “questa collaborazione – ha sottolineato – mette insieme tutte le nostre esperienze”.

Gli ammonimenti sono aumentati del 200% dal 2021. In nessun caso di femminicidio l’autore del delitto ne aveva ricevuto uno in precedenza.

PROTOCOLLO DI INTESA

in materia di stalking e violenza domestica

 

Il Protocollo di intesa, in ottemperanza  alle  disposizioni  di  natura  legislativa  e  regolamentare  dettate  in  materia  di stalking e violenza domestica e in linea con le finalità del “Piano  strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023”, persegue l’obiettivo di dare concreta attuazione alle previsioni di cui all’art. 3 comma 5-bis del decreto-legge n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2013.

Il perseguimento dell’obiettivo indicato avviene attraverso la previsione, nel corpo del provvedimento di ammonimento questorile – adottato, per atti persecutori, in base all’art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ovvero, per violenza domestica, in base all’art. 3 del decreto-legge n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2013 – della ingiunzione trattamentale, per cui il soggetto ammonito,  viene invitato a rivolgersi a una struttura antiviolenza,  individuata nella presente sede, idonea a prestargli assistenza con l’attivazione di un percorso rieducativo e riabilitativo, dedicato alla comprensione del disvalore umano, sociale e giuridico delle condotte, al miglioramento   nella  gestione  delle  emozioni  e,  così,  al  contenimento  dei  comportamenti violenti, anche recidivanti.

Al fine di verificare l’efficacia  dei provvedimenti  di ammonimento irrogati e, quindi, l’azione di prevenzione e contrasto rispetto alle manifestazioni di violenza di genere, nonché al fine di aggiornare ovvero migliorare le relative strategie di intervento nei confronti dei soggetti maltrattanti e delle vittime, viene adottato il protocollo di seguito esteso tra

  • la Questura  di  Bologna,  in  persona  del  Questore,  Dirigente  Generale  di  Pubblica Sicurezza, dott.ssa Isabella Fusiello
  • l’Azienda USL di Bologna, in persona del Direttore Generale dott. Paolo Bordon
  • l’Associazione di promozione sociale ricerca e formazione Senza Violenza, con sede legale in Bologna, via Milazzo 28 e sede operativa in via de’ Buttieri 9/A, in persona dei Presidenti, dott. Paolo Ballarin e dott.ssa Giuditta Creazzo

 

VISTO

– l’art. 8 del D.L. n. 11/2009 convertito dalla l. n. 38/2009, che prevede che 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo   7,  la  persona  offesa  può  esporre  i  fatti  all’autorità  di pubblica  sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dellautore della condotta. La richiesta  è  trasmessa  senza  ritardo  al  questore.  2.  Il  questore,  assunte  se  necessario informazioni  dagli organi investigativi  e sentite le persone informate  dei fatti,  ove ritenga fondata  l ‘istanza,  ammonisce  oralmente  il  soggetto  nei  cui  confronti  è  stato  richiesto  il provvedimento,  invitando/o a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale[...]’ ;

-l’art. 3 comma l del D.L. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013, che stabilisce che Nei casi in cui alle forze dellordine sia segnalato,  in forma non anonima,  un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o  tentato,  del  codice  penale,  consumato  o  tentato,  nell’ambito  di  violenza  domestica,  il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni  necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dellautore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica  o economica che si verificano allinterno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da une relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”, con un rinvio, contenuto nel comma successivo, alle disposizioni dettate dall’art. 8 sull’ammonimento, in quanto compatibili;

– l’art. 3 comma 5-bis del D.L. da ultimo cit., che dispone che “Quando  il  questore procede all’ammonimento ai sensi del! ‘articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato  dal presente decreto, e del presente  articolo, informa senza indugio l autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo  5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere, in attuazione del quale la Questura di Bologna si è prefissa l’obiettivo di individuare almeno un Centro o Servizio specializzato, idoneo a esplicare sul territorio interventi mirati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza domestica o di genere;

– l’art. 5 comma l del D.L. cit., in base al quale “Il  Presidente del Consiglio  dei Ministri o l Autorità politica delegata per le pari opportunità […]  elabora [ ..} e adotta […]  un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato “Piano “, con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione  del  Consiglio  d’Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la  violenza  nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l 11 maggio 200l e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 [...];

– l’art. 5 del D.L,, che al comma 2, il quale, da un lato, precisa che il Piano ha l’obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale e, dall’altro,  individua, elencandole, le finalità dallo stesso perseguite;

– che tra le finalità del Piano, indicate dalla norma di cui al superiore punto, rilevano, per il loro particolare interesse ai fini del presente Protocollo, quelle di cui alle lett. a) e g), che qui si riportano integralmente:

  1. a) prevenire il  fenomeno  della  violenza  contro  le  donne  attraverso  l ‘informazione  e  la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
  2. g) promuovere lo sviluppo e l ‘attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

-il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023″, il quale nell’ambito dell’”Asse Prevenzione” alla Priorità 1.5 fissa come obiettivo quello di “Rafforzare la prevenzione terziaria della recidiva per uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza contro le donne”, ponendosi nel solco di quanto già previsto dal “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, adottato nel maggio 2015 e scaduto nel luglio 2017, che dedicava l’allegato G alle Linee di indirizzo per il “Recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza” e prevedeva la possibilità di promuovere sinergie da formalizzare con i consueti strumenti istituzionali, ossia accordi e protocolli territoriali, che possono prevedere procedure di interazione tra la rete integrata formata dagli operatori che accompagnano la donna nel percorso di uscita dalla violenza e i centri di intervento per l’uomo che ha agito con violenza;

– la circolare del Ministero dell’Interno n. 0076376 del 26.06.2023 “Violenza di genere – Applicazione delle misure di prevenzione ed efficacia dei protocolli di collaborazione con i centri specialistici. Modalità attuative e monitoraggio dei risultati”, seguito della precedente n. 0003141 dell’11/0112023;

 

CONSIDERATO

– che gli autori di violenza spesso tendono a forme di disimpegno morale, che li portano a minimizzare, oscurare, ignorare, neutralizzare e/o negare i fatti e le conseguenze delle proprie azioni, fino a costruire distorsioni cognitive per evitare sentimenti di colpa, vergogna e disistima, disumanizzando la vittima, e che, quindi, è indispensabile che costoro seguano un percorso che li induca a riflettere sull’accaduto e sul concetto di violenza, così da accrescere la consapevolezza e la capacità di empatia, soffermandosi sulla propria educazione e, soprattutto, sulla gestione delle relazioni;

-che l’Associazione di Promozione Sociale Ricerca e Formazione “Senza Violenza APS”, con sede legale in Bologna, via Milazzo 28 e sede operativa in via de’ Buttieri 9/A, costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’art. 35 e ss. del D.Lgs.

3 Luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, come indicato all’art. l dello Statuto, avente ad oggetto il tema della violenza, con particolare attenzione alla violenza maschile contro le donne nelle relazioni di intimità, con lo scopo di promuovere una risposta integrata al problema della violenza maschile contro le donne-a partire dalla creazione di un centro di intervento rivolto a uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità, che offra percorsi trattamentali, individuali e/o di gruppo, miranti a far cessare l’uso della violenza e a promuovere un cambiamento individuale, sociale, politico e culturale – opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

– che, in tal senso, l’Associazione Senza Violenza si propone si attivare interventi a diversi livelli: di prevenzione primaria (diretti alla popolazione nel suo complesso); secondaria (diretti a gruppi a rischio di essere autori o vittime di violenza); di prevenzione terziaria (diretti ad autori e/o vittime di violenza), così dando attuazione a quanto previsto nell’Asse  Prevenzione del Piano 2021-2023;

– che, per il raggiungimento delle suddette finalità, l’Associazione  potrà avvalersi, prevalentemente, di prestazioni gratuite mediante attività di volontariato svolta dagli associati; inoltre, di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi o di altra natura, anche dei propri associati;  nonché,  in casi di particolare necessità, di prestazioni  retribuite di professionisti, artisti, conferenzieri,  esperti o altro personale specializzato,  anche estraneo all’Associazione stessa;

– che, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, l’Associazione  trae le risorse economiche dalle fonti dettagliatamente indicate nello Statuto;

– che i dati personali delle persone fisiche e giuridiche di cui l’Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali, come previsto nello Statuto;

– che tra  l’Associazione e l ‘Azienda  USL di Bologna,  presso  cui è attivo,  a far data  dal

2017/2018, il Centro Liberiamoci dalla Violenza (LdV), servizio aziendale per l’accompagnamento al cambiamento e il trattamento di uomini autori di violenze, è già di fatto in corso una fattiva collaborazione in materia;

 

RITENUTO

che l’Associazione Senza Violenza, alla luce di quanto statutariamente previsto, sia idonea a svolgere,  in  maniera   multidisciplinare,   i  compiti   inerenti  al  trattamento   degli  uomini maltrattanti,  affinché questi, oltre a interrompere  la spirale di violenza, acquistino consapevolezza  del disvalore umano, sociale e penale dei comportamenti tenuti, senza, così, ricadere  in  recidive,  come dimostrato,  altresì,  dalla collaborazione  di fatto con il servizio pubblico erogato dalla Azienda USL di Bologna tramite il Centro LDV.

Tanto premesso, le parti, sopra nominativamente individuate, esprimono il reciproco interesse a sottoscrivere il presente protocollo di intesa, stabilendo le seguenti

 

CONDIZIONI

Articolo l

Tutto quanto sopra doverosamente premesso costituisce parte essenziale del presente protocollo di intesa; ne sono, parimenti, imprescindibili i riferimenti ivi contenuti, come pure i principi fissati nelle convenzioni internazionali, prima far tutte la Convenzione di Istanbul del 2011 e ratificata dall’Italia  nel 2013, nonché nei documenti correlati che sottolineano la necessità di una  continua  collaborazione  tra  enti,  organi  e  organismi,  comunque  denominati,  che  si occupano del fenomeno della violenza di genere.

 

Articolo 2

La Questura di Bologna fornirà ai destinatari dei provvedimenti di ammonimento per atti persecutori/violenza  domestica i riferimenti dell’Associazione Senza Violenza, agevolando il contatto tra questa e gli ammoniti, secondo modalità operative indicate al successivo art. 3.

 

Articolo 3

Al fine di facilitare il contatto con l’Associazione  Senza Violenza, la Questura si impegna a invitare   per   iscritto   il  soggetto  ammonito,   in  sede  di  notifica  del  provvedimento  di ammonimento eseguita anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, a contattare i riferimenti fomiti e presentarsi in un giorno e in un orario prestabiliti presso la sede dell’Associazione, che si impegna, a sua volta, a comunicare preventivamente, in base a una calendarizzazione con cadenza mensile, alla Questura di Bologna i giorni e gli orari di ricevimento.

 

Articolo 4

Con cadenza trimestrale, entro il giorno 5 del primo mese del trimestre, l ‘Associazione Senza Violenza si impegna a comunicare, i dati dei soggetti ammoniti che si saranno presentati, come da invito.

Le modalità di trasmissione dei predetti dati sono contenute nell’allegato  tecnico al presente Protocollo.

 

Articolo 5

L’adesione  al percorso  trattamentale  è rimessa alla volontarietà  del soggetto  ammonito di sottoporsi al programma.

 

Articolo 6

L’Associazione si dichiara disponibile a offrire gratuitamente agli autori di violenza domestica o di genere e di atti persecutori, il percorso trattamentale e, quindi, un servizio volto, in particolare, a favorire la riflessione su quanto accaduto in passato e il cambiamento nel futuro prossimo, anche al fine di evitare comportamenti recidivanti, favorendo, altresì, la più ampia divulgazione   e   informazione   ai  soggetti   ammoniti   della  possibilità   di  rivolgersi   alla Associazione Senza Violenza, per le finalità individuate e perseguite dal presente Protocollo.

 

Articolo 7

L’Associazione Senza Violenza sarà tenuta all’applicazione degli obblighi posti a carico del responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR, obbligandosi, in particolare, con riferimento alla salvaguardia e alla sicurezza dei dati personali trattati in base al principio di minimizzazione, a mettere in atto le misure tecniche e  organizzative  adeguate  a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, così come previste dall’art. 32 del Regolamento citato.

La medesima Associazione, nell’attuazione delle attività e degli impegni scaturenti dal presente Protocollo,  si impegna, altresì, al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, previste dal Regolamento UE e dal D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personaliintegrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, recante  “Disposizioni  per l adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016“.

I dati personali dovranno essere trattati dall’Associazione secondo il principio di liceità, correttezza, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, mettendo in atto quelle summenzionate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, previste dal art. 32 del Regolamento.

L ‘Associazione dovrà garantire la riservatezza dei dati personali trattati, nonché assicurare che i  propri  dipendenti  e  collaboratori  si  impegnino  a rispettare  la riservatezza,  ricevendo  le istruzioni necessarie in materia di protezione dei dati a carattere personale.

L’Associazione non potrà ricorrere a un altro soggetto nella gestione dei dati personali, senza previa autorizzazione scritta, specifica ovvero generale, della Questura di Bologna.

 

Articolo 8

Il presente Protocollo ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione, fatti salvi successivi adeguamenti in relazione a modifiche e/o integrazioni legislative.

Le parti concordano di verificare, nei due mesi antecedenti alla scadenza, il permanere delle esigenze e dei presupposti che ne hanno determinato la sottoscrizione, al fine dell’eventuale rinnovo del Protocollo e/o delle eventuali modifiche da apportare allo stesso.

Le parti concordano di effettuare, con cadenza trimestrale, incontri di aggiornamento periodici, volti alla discussione delle criticità emergenti e alla trattazione di eventuali proposte migliorative.

Il presente protocollo avrà la denominazione di Protocollo Zeus.

 

Articolo 9

All’attuazione  del  presente protocollo  i  soggetti  sottoscrittori  provvedono  con le risorse economiche, di personale e strumentali, previste dalla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.


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