Può costare più caro in questi giorni violare il divieto di utilizzare fuochi d’artificio, previsto dal Regolamento di Polizia Urbana: infatti, se la trasgressione viene commessa fra le 22 e le 7 del mattino, alla sanzione prevista dalla norma comunale si aggiunge quella del decreto governativo (Dpcm) per chi non rispetta il cosiddetto “coprifuoco”.
A Carpi dal 2019 il divieto è permanente, 365 giorni l’anno, perché “assorbito” dal Regolamento – mentre fino al 2018 era oggetto apposita ordinanza nel periodo natalizio. Pertanto, a differenza del passato, il Comune non emette più provvedimenti in materia, dato che appunto il Regolamento (art. 21) non circoscrive la proibizione a un periodo specifico.
All’origine del divieto definitivo vi furono varie motivazioni, rafforzate da dati statistici: innanzitutto la sicurezza delle persone, ma anche la tutela e il rispetto per gli animali, sia quelli d’affezione sia in generale, e il rispetto dell’ambiente, visto che esplosioni e combustioni producono fumi e gas inquinanti per l’atmosfera, oltre a residui solidi che sporcano il suolo.
Precisamente è vietato, per chi non ha la licenza prevista dalle norme di Pubblica Sicurezza, «accendere fuochi d’artificio o fare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa».
Inoltre è vietato «effettuare o far effettuare, in qualsiasi luogo pubblico o di uso pubblico, lo scoppio di ogni tipo di fuoco o gioco pirotecnico di libera vendita».
Allo stesso modo, è proibito « lanciare gli artifici verso luoghi pubblici o di uso pubblico » da «aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili».
Nel tutelare gli animali domestici, l’articolo prevede anche doveri verso i loro proprietari: in particolare, «devono vigilare e attivarsi» affinché l’eventuale disagio che gli scoppi determinassero negli animali «non causi danni alle persone e agli animali medesimi».
In base alla tipologia delle violazioni, contro i responsabili si procede secondo l’articolo 703 del Codice Penale o con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro, oltre a sanzioni accessorie come la cessazione dell’attività e il ripristino dello stato dei luoghi.