Dal 2012 i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi Regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno.
Il gettito derivante dal tributo deve essere destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il Comune ha la possibilità di prevedere delle riduzioni e delle esenzioni, ad esempio, per residenti, minori, autisti di pullman e accompagnatori turistici, portatori di handicap non autosufficienti e loro accompagnatori. Spetta ai gestori delle strutture ricettive riscuotere l’imposta dovuta dai loro clienti per poi riversarla all’ente locale.
L’imposta di soggiorno interessa quindi solo quelle strutture ricettive (compresi agriturismi e bed & breakfast) ubicate in Comuni nei quali sia stata deliberata l’applicazione della stessa.
A partire dall’anno 2020, in aggiunta alle rendicontazioni già previste dai regolamenti comunali, va presentata una dichiarazione esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza.
Quanto alla dichiarazione relativa al 2020, deve essere presentata unitamente a quella riguardante il 2021, entro il 30 settembre 2022, in virtù della proroga disposta dal Decreto Semplificazioni (DL n. 73/2022). Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il Decreto 29 aprile 2022, ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno” del sito del dipartimento delle Finanze, è disponibile il testo del Decreto ed il modello di dichiarazione, corredato dalle specifiche istruzioni.
I modelli possono essere trasmessi tramite i canali telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la specifica applicazione web per l’invio interattivo.
Per la corretta e completa compilazione della domanda, è necessario dichiarare il numero delle presenze per trimestre e l’imposta applicata a notte per ciascun ospite. L’individuazione del numero effettivo delle presenze presso le strutture ricettive è rinvenibile nelle comunicazioni ufficiali inviate alle Questure.
Da notare che nel modello è presente un riquadro denominato “versamenti”; in cui possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione, tuttavia le istruzioni precisano che il campo non deve essere obbligatoriamente compilato.
Diversamente, il campo “importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere sempre compilato e l’importo da indicare è quello complessivo dell’intero anno e si riferisce a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta.
Le dichiarazioni e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, per le proprie finalità istituzionali e di controllo.
Le sedi CIA e Turismo Verde sono a disposizione delle imprese agrituristiche e bed & breakfast per fornire l’assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione.